IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati membri in materia di attrezzature a pressione; 
  Vista la legge 5 febbraio 1999. n. 25, recante:  "Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1998)", ed  in  particolare
gli articoli 1 e 2 e l'allegato A; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli 8, 9 e 31; 
  Visto il decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419,  ed  in
particolare l'articolo 9; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2000; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della  giustizia,  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del  lavoro  e
della previdenza sociale e della sanita'; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                 Campo di applicazione e definizioni 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alla
progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione  di  conformita'
delle attrezzature a pressione e  degli  insiemi  sottoposti  ad  una
pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. 
  2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a) "attrezzature a pressione": i recipienti,  le  tubazioni,  gli
accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi  gli
elementi annessi  a  parti  pressurizzate,  quali  flange,  raccordi,
manicotti, supporti, alette mobili; 
    b) "recipiente": un  alloggiamento  progettato  e  costruito  per
contenere fluidi  pressurizzati  comprendente  gli  elementi  annessi
diretti sino al punto di accoppiamento  con  altre  attrezzature.  Un
recipiente puo' essere composto di uno o piu' camere; 
    c) "tubazioni": i  componenti  di  una  conduttura  destinati  al
trasporto dei fluidi, allorche' essi sono collegati al fine di essere
inseriti in un sistema  a  pressione.  Le  tubazioni  comprendono  in
particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti
di  dilatazione,  tubi  flessibili  o  altri   eventuali   componenti
sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da  tubi
per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle
tubazioni; 
    d)  "accessori  di  sicurezza":  i  dispositivi  destinati   alla
protezione delle attrezzature a pressione contro il  superamento  dei
limiti ammissibili. Essi comprendono: 
      1) i dispositivi per la limitazione  diretta  della  pressione,
quali valvole di sicurezza, dispositivi  a  disco  di  rottura,  aste
pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per  lo  scarico  della
pressione (CSPRS); 
      2) i dispositivi di  limitazione  che  attivano  i  sistemi  di
regolazione  o  che  chiudono  e  disattivano  l'attrezzatura,   come
pressostati, termostati, interruttori  di  livello  del  fluido  e  i
dispositivi di "misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza
(SRMCR)"; 
    e) "accessori a pressione":  i  dispositivi  aventi  funzione  di
servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione; 
    f) "insiemi":  varie  attrezzature  a  pressione  montate  da  un
fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale; 
    g) "pressione": la pressione riferita alla pressione atmosferica,
vale a dire pressione relativa; il vuoto e' di  conseguenza  indicato
con un valore negativo; 
    h) "pressione massima ammissibile (PS)": la pressione massima per
la quale l'attrezzatura e' progettata, specificata  dal  fabbricante.
Essa e' definita nel punto, specificato dal fabbricante, in cui  sono
collegati gli  organi  di  protezione  o  di  sicurezza  della  parte
superiore dell'attrezzatura o, se  non  idoneo,  in  qualsiasi  altro
punto specificato; 
    i) "temperatura minima/massima ammissibile (TS)": le  temperature
minime/massime per le quali l'attrezzatura e' progettata, specificate
dal fabbricante; 
    l) "volume (V)": il volume interno di un recipiente, compreso  il
volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli
elementi interni permanenti; 
    m)  "dimensione  nominale  (DN)":   la   designazione   numerica,
contrassegnata  dalle  iniziali  DN  seguite  da  un  numero,   della
dimensione comune a tutti i componenti di  un  sistema  di  tubazione
diversi  dai  componenti  indicati  dai  diametri  esterni  o   dalla
filettatura. Il numero e' arrotondato per fini di riferimento  e  non
e' in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione; 
    n) "fluidi": i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro  nonche'
le loro miscele. Un fluido puo' contenere una sospensione di solidi; 
    o)  "giunzioni  permanenti":  le  giunzioni  che  possono  essere
disgiunte solo con metodi distruttivi; 
    p) "approvazione europea di  materiali":  il  documento  tecnico,
rilasciato   ai   sensi   dell'articolo   11,   che   definisce    le
caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la
fabbricazione di attrezzature a  pressione,  che  non  hanno  formato
oggetto di una norma armonizzata; 
    q) "immissione sul mercato": la prima messa  a  disposizione  sul
mercato dell'Unione europea di una attrezzatura o di  un  insieme  di
cui all'articolo 1, comma 1, a titolo oneroso  o  gratuito,  ai  fini
della commercializzazione o dell'utilizzazione; 
    r)  "messa  in  servizio":  la   prima   utilizzazione   di   una
attrezzatura o di un insieme di cui  all'articolo  1,  comma  1,  nel
territorio dell'Unione europea; 
    s) "fabbricante": il soggetto che assume la responsabilita' della
progettazione e della costruzione di una attrezzatura a  pressione  o
di un insieme immessi sul mercato a suo nome; 
    t) "entita' terza riconosciuta": il soggetto riconosciuto a norma
dell'articolo  13,  distinto   dall'organismo   notificato   di   cui
all'articolo 12, che, in  alternativa  a  quest'ultimo,  puo'  essere
preposto specificatamente alla valutazione delle giunzioni permanenti
delle parti che contribuiscono alla resistenza alla  pressione  delle
attrezzature, ovvero alla valutazione delle prove non distruttive, in
conformita' a quanto previsto  dall'allegato  I,  rispettivamente  ai
punti 3.1.2 e 3.1.3; 
    u) "ispettorato degli  utilizzatori":  il  soggetto  designato  a
norma dell'articolo 14 per lo  svolgimento  delle  procedure  per  la
valutazione  di  conformita',  di  cui  ai  moduli  A1,  C1,  F  e  G
dell'allegato III, esclusivamente con riferimento ad  attrezzature  e
insiemi impiegati negli impianti gestiti dal  gruppo  industriale  di
cui fa parte l'ispettorato. 
  3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: 
    a) le  condotte  comprendenti  una  tubazione  o  un  sistema  di
tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o  verso
un  impianto,  in  mare  aperto  o  sulla  terra  ferma,  a   partire
dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto,
comprese   tutte   le    attrezzature    progettate    e    collegate
specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature
a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione
e delle centrali di spinta; 
    b) le reti per la raccolta, la distribuzione  e  il  deflusso  di
acqua e relative apparecchiature, nonche'  canalizzazioni  per  acqua
motrice come condotte forzate, gallerie  e  pozzi  in  pressione  per
impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici; 
    c) le attrezzature di cui al  decreto  legislativo  27  settembre
1991, n. 311, in materia di recipienti semplici a pressione; 
    d) le  attrezzature  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta ufficiale  della
Repubblica italiana, serie generale, n. 284 del 14 ottobre  1992,  in
materia di aerosol; 
    e)  le  attrezzature  destinate  al  funzionamento  dei   veicoli
disciplinati dalle seguenti disposizioni: 
      1) legge 27 dicembre 1973, n.  942,  relativa  all'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
      2) legge 8 agosto 1977, n. 572, e decreto del Presidente  della
Repubblica 11 gennaio  1980,  n.  76  relativi  all'omologazione  dei
trattori agricoli o forestali a ruote; 
      3) decreto del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  5
aprile 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie generale,  n.  99  del  30
aprile 1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a  due  o
tre ruote; 
    f)  le  attrezzature  appartenenti  alla  categoria  I  a   norma
dell'articolo 9  e  dell'allegato  II  e  contemplate  da  una  delle
seguenti disposizioni: 
      1) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1996,  n.
459, relativo alle macchine; 
      2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1999,  n.
162, relativo agli ascensori; 
      3) legge 18 ottobre 1977, n. 791 e successivi decreti attuativi
in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro
taluni limiti di tensione; 
      4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  46,  e  successive
modificazioni, in materia di dispositivi medici; 
      5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083,  e  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a
gas; 
      6) decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,  n.
126, in materia di apparecchi e sistemi  di  protezione  destinati  a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; 
    g) la armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature,
e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari  o
di  mantenimento  dell'ordine  pubblico,  nonche'  tutti  gli   altri
prodotti destinati a fini specificatamente militari; 
    h) le attrezzature progettate specificatamente per  usi  nucleari
le  quali,  in  caso  di  guasto,  possono  provocare  emissioni   di
radioattivita'; 
    i) le attrezzature per  il  controllo  dei  pozzi  nell'industria
dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del  gas  o  geotermica
nonche' nello stoccaggio sotterraneo,  e  previste  per  contenere  o
controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli
otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonche' le
loro attrezzature a monte; 
    l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o  meccanismi
in cui il dimensionamento, la  scelta  dei  materiali,  le  norme  di
costruzione sono motivati essenzialmente da  criteri  di  resistenza,
rigidita' e stabilita' nei confronti degli effetti operativi  statici
e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e  per  le
quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello
di progettazione, quali: 
      1) i motori, comprese le  turbine  e  i  motori  a  combustione
interna; 
      2) le macchine a vapore,  le  turbine  a  gas  o  a  vapore,  i
turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori; 
    m) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni,
i dispositivi  di  recupero  dell'aria  calda,  di  estrazione  delle
polveri e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli  altiforni
e  cubilotti  per  la  riduzione  diretta,  compreso  il  sistema  di
raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per  la
fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di  acciaio  e
di metalli non ferrosi; 
    n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad  alta  tensione  come
interruttori,  dispositivi  di  comando,  trasformatori  e   macchine
rotanti; 
    o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei
sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici; 
    p)  le  navi,  i  razzi,  gli  aeromobili  o  le  unita'   mobili
"off-shore" nonche' le attrezzature espressamente destinate ad essere
installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione; 
    q) le attrezzature a pressione composte di un involucro  leggero,
ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e  i  palloni  da
gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre  attrezzature  a  pressione
analoghe; 
    r) i silenziatori di scarico e di immissione; 
    s) le bottiglie o  lattine  per  bevande  gassate,  destinate  al
consumo finale; 
    t) i recipienti destinati al trasporto ed alla  distribuzione  di
bevande con un PS-V non superiore a 500 bar L e una pressione massima
ammissibile non superiore a 7 bar; 
    u) le attrezzature contemplate nell'Accordo europeo  relativo  al
trasporto  internazionale  di  merci  pericolose  su  strada   (ADR),
ratificato dalla legge 12  agosto  1962,  n.  1839,  nel  Regolamento
internazionale concernente  il  trasporto  di  merci  pericolose  per
ferrovia (RID), ratificato dalla legge 2  marzo  1963,  n.  806,  nel
Codice  marittimo  internazionale  per  il  trasporto   delle   merci
pericolose (IMDG) cui e' stata data esecuzione  con  il  decreto  del
Ministro dei trasporti e della navigazione 2 ottobre 1995, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  235  del  7
ottobre   1995,   e   nella   Convenzione    dell'aviazione    civile
internazionale (ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948,
n. 616; 
    v) i termosifoni e i tubi  negli  impianti  di  riscaldamento  ad
acqua calda; 
    z) i recipienti destinati a contenere liquidi con  una  pressione
gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   della  legge,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i criteri aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La direttiva n. 97/23 e' pubblicata in G.U.C.E. n. L.
          181 del 9 luglio 1997.
              - La  legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria
          1998".
              - Gli  articoli  1  e  2  della  succitata  legge cosi'
          recitano:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
              2. I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
          Ministro  competente  per  il coordinamento delle politiche
          comunitarie,  e  dei  Ministri con competenza istituzionale
          prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
          affari  esteri,  di  grazia  e  giustizia,  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva, se non proponenti.
              3. Gli   schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, a seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio  dei  Ministri,  sono  trasmessi  alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi si
          sia   espresso,   entro   sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione,  il  parere  delle Commissioni competenti per
          materia;  decorso tale termine i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto
          per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
          precedono  la  scadenza  dei termini previsti dal comma 1 o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1".
              "Art.  2  (Criteri e princi'pi direttivi generali della
          delega  legislativa).  - 1. Salvi gli specifici princi'pi e
          criteri  direttivi  sabiliti  negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti princi'pi e criteri direttivi generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c) salva applicazione delle norme penali vigenti, ove
          necessario  per  assicurare l'osservanza delle disposizioni
          contenute   nei   decreti   legislativi,  saranno  previste
          sanzioni  amministrative  e  penali  per le infrazioni alle
          disposizioni  dei  decreti  stessi. Le sanzioni penali, nei
          limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento
          milioni e all'arresto fino a tre anni, saranno previste, in
          via  alternativa  o  congiunta,  solo  nei  casi  in cui le
          infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli
          articoli  34  e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
          tali   casi   saranno   previste:   la   pena  dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  lire  cinquantamila  e  non  superiore a lire
          duecento  milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni che
          ledano  o  espongano a pericolo interessi diversi da quelli
          sopra  indicati.  Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi
          previsti,  le  sanzioni  sopra indicate saranno determinate
          nella   loro   entita',   tenendo   conto   della   diversa
          potenzialita'  lesiva  dell'interesse protetto che ciascuna
          infrazione  presenta in astratto, delle specifiche qualita'
          personali  del  colpevole,  comprese  quelle  che impongono
          particolari  doveri  di prevenzione, controllo e vigilanza,
          nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo'
          recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
          egli  agisce.  In  ogni  caso,  in  deroga  ai limiti sopra
          indicati,  per  le infrazioni alle disposizioni dei decreti
          legislativi    saranno    previste    sanzioni   penali   o
          amministrative   identiche   a  quelle  eventualmente  gia'
          comminate  dalle  leggi vigenti per le violazioni che siano
          omogenee  e  di  pari offensivita' rispetto alle infrazioni
          medesime;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile fra fronte con i
          fondi  gia'  assegnati  alle competenti amministrazioni, si
          provvedera'  a  norma  degli articoli 5 e 21 della legge 16
          aprile  1987,  n.  183,  osservando  altresi'  il  disposto
          dell'art.  11-ter,  comma  2, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
          362;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo   si   provvedera',  se  la  modificazione  non
          comporta  ampliamento della materia regolata, apportando le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) abolizione  dei  diritti speciali o esclusivi, con
          regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in
          cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
          di   concorrenza,   di   servizi  che  formano  oggetto  di
          disciplina  delle  direttive per la cui attuazione e' stata
          conferita  la  delega  legislativa,  o  di servizi a questi
          connessi;
                g) i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                h) nelle   materie  di  competenza  delle  regioni  a
          statuto  ordinario  e speciale e delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
          9 marzo  1989,  n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616.
          Saranno   inoltre   osservate  le  competenze  normative  e
          amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo
          1997,  n.  59, ed i relativi decreti legislativi attuativi,
          nonche'  gli  ambiti  di  autonomia delle regioni a statuto
          speciale  e  delle  province  autonome,  nel  rispetto  del
          principio di sussidiarieta'.
              2. Le  disposizioni  in  materia di prescrizione di cui
          agli  articoli 20  e  seguenti  del  decreto legislativo 19
          dicembre  1994,  n.  758,  e  successive  modificazioni, si
          applicano,  ove  gia'  non  previsto, a tutte le violazioni
          delle  norme  di recepimento di disposizioni comunitarie in
          materia  di  igiene  sul  lavoro,  sicurezza  e  salute dei
          lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e' prevista la
          pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda".
              -  L'allegato  A della citata legge n. 25/1999, riporta
          l'elenco   delle   direttive   da   attuare   con   decreto
          legislativo.
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59". Gli articoli 8, 9 e
          31 cosi' recitano:
              "Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate  da  ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
          servizio  delle  amministrazioni  pubbliche, comprese anche
          quelle regionali e locali.
              2.   Le   agenzie  hanno  piena  autonomia  nei  limiti
          stabiliti  dalla legge e sono sottoposte al controllo della
          Corte  dei  conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
          legge  14  gennaio  1994,  n.  20.  Esse sono sottoposte ai
          poteri  di  indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo
          le  disposizioni  del  successivo  comma  4,  e  secondo le
          disposizioni  generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
          14  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993 e successive
          modificazioni.
              3.  L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
          conferito  in  conformita'  alle  disposizioni  dettate dal
          precedente   articolo   5   del  presente  decreto  per  il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
              4.  Con  regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
          comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri
          competenti,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti   delle  agenzie  istituite  dal  presente  decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti princi'pi e criteri
          direttivi:
                a) definizione   delle   attribuzioni  del  direttore
          generale  dell'agenzia  anche  sulla  base delle previsioni
          contenute  nel  precedente  articolo 5 del presente decreto
          con riferimento al capo del dipartimento:
                b) attribuzione  al direttore generale e ai dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,    nonche'    della    responsabilita'   per   il
          conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,   di   massimali  di  spesa  predeterminati  dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
                e) previsione  di  un comitato direttivo, composto da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in  numero  non  superiore  a  quattro,  con  il compito di
          coadiuvare   il  direttore  generale  nell'esercizio  delle
          attribuzioni ad esso conferite;
                d) definizione  dei poteri ministeriali di vigilanza,
          che   devono   comprendere,   comunque,   oltre   a  quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2:
                  d1)   l'approvazione  dei  programmi  di  attivita'
          dell'agenzia  e  di  approvazione dei bilanci e rendiconti,
          secondo    modalita'   idonee   a   garantire   l'autonomia
          dell'agenzia;
                  d2)  l'emanazione  di  direttive  con l'indicazione
          degli obiettivi da raggiungere;
                  d3)    l'acquisizione   di   dati   e   notizie   e
          l'effettuazione  di  ispezioni  per  accertare l'osservanza
          delle prescrizioni impartite:
                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
          da intraprendere;
                e) definizione,  tramite  una apposita convenzione da
          stipularsi  tra  il  Ministro  competente  e  il  direttore
          generale   dell'agenzia,   degli  obiettivi  specificamente
          attribuiti  a  questa ultima, nell'ambito della missione ad
          essa  affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
          temporale  determinato;  dell'entita' e delle modalita' dei
          finanziamenti   da   accordare  all'agenzia  stessa;  delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di  verifica  dei  risultati  di  gestione; delle modalita'
          necessarie   ad   assicurare  al  Ministero  competente  la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei  limiti  del  fondo  stanziato a tale scopo in apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          ministero  competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
          autonomi   poteri   per   la   determinazione  delle  norme
          concernenti   la   propria  organizzazione  ed  il  proprio
          funzionamento,  nei limiti fissati dalla successiva lettera
          l);
                g) regolazione  su base convenzionale dei rapporti di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione     tra    l'agenzia    ed    altre    pubbliche
          amministrazioni,   sulla  base  di  convenzioni  quadro  da
          deliberarsi da parte del Ministro competente;
                h) previsione  di  un collegio dei revisori, nominato
          con  decreto  del  Ministro  competente,  composto  di  tre
          membri,  due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
          revisori  dei  conti o tra persone in possesso di specifica
          professionalita';   previsione   di  un  membro  supplente;
          attribuzione  dei  relativi  compensi,  da  determinare con
          decreto  del Ministro competente di concerto con quello del
          tesoro;
                i)  istituzione  di un apposito organismo preposto al
          controllo  di  gestioni ai sensi del decreto legislativo di
          riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e strumenti di
          monitoragio  e  valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche:
                l)  determinazione di una organizzazione dell'agenzia
          rispondente  alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza ed
          efficacia   dell'adozione  amministrativa;  attribuzione  a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore  generale  dell'agenzia  e approvati dal ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa,  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
          esigenze    funzionali,    e   devoluzione   ad   atti   di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;   applicazione  dei  criteri  di  mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
          modificazioni e integrazioni;
                m)  facolta'  del  direttore generale dell'agenzia di
          deliberare   e   proporre   all'approvazione  del  Ministro
          competente,  di concerto con quello del tesoro, regolamenti
          interni    di    contabilita'   ispirati,   ove   richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a princi'pi civilistici, anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica".
              "Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
          Alla  copertura  dell'organico  delle  agenzie,  nei limiti
          determinati  per  ciascuna di esse dai successivi articoli,
          si provvede, nell'ordine:
                a) mediante  l'inquadramento del personale trasferito
          dai  ministeri  e dagli enti pubblici, di cui al precedente
          articolo 8, comma 1;
                b) mediante  le procedure di mobilita' di cui al capo
          III  del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
                c) a   regime,   mediante   le   ordinarie  forme  di
          reclutamento.
              2.  Al  termine delle procedure di inquadramento di cui
          al  precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
          dotazioni  organiche  delle amministrazioni e degli enti di
          provenienza  e  le  corrispondenti risorse finanziarie sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate.
              3.  Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
          ai   sensi   del   precedente  comma  1,  e'  mantenuto  il
          trattamento  giuridico  ed  economico  spettante presso gli
          enti,  le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
              4.   Gli   oneri  di  funzionamento  dell'agenzia  sono
          coperti:
                a) mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  da
          amministrazioni,  secondo  quanto  disposto  dal precedente
          comma 2;
                b) mediante  gli  introiti  derivanti  dai  contratti
          stipulati  con  le  amministrazioni  per  le prestazioni di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione;
                c) mediante  un finanziamento annuale, nei limiti del
          fondo   a   tale   scopo   stanziato   in  apposita  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   competente   e   suddiviso   in  tre  capitoli,
          distintamente  riferiti  agli  oneri di gestione, calcolati
          tenendo  conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali".
              "Art.  31  (Agenzia  per  le  normative  ed i controlli
          tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per le normative ed i
          controlli  tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli
          8 e 9.
              2.  Spettano  all'agenzia  le  competenze  inerenti  ai
          controlli  di  conformita' delle macchine, degli impianti e
          di  prodotti  nelle  materie  di  spettanza  del  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e degli
          enti   pubblici   da   esso   vigilati.   Spetta,  inoltre,
          all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e
          sugli  organismi  di accreditamento dei sistemi di qualita'
          aziendale e dei prodotti.
              3.  Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle
          normative  tecniche  e degli standard per la certificazione
          dei  prodotti  nelle  materie  indicate al comma 2, ai fini
          della loro approvazione ministeriale.
              4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:
                a) rilasciare  i titoli di abilitazione all'esercizio
          dei servizi radioelettrici;
                b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e
          procedure  di  omologazione;  accreditare  i  laboratori di
          prova   e   rilasciare   le  autorizzazioni  ad  effettuare
          collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni.
              5.  Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico,
          l'agenzia  puo'  stipulare  convenzioni  con  le regioni ed
          avvalersi,  oltre  che degli uffici territoriali di governo
          di  cui  all'articolo  11,  degli  uffici  delle  camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base
          di apposita convenzione.
              6.   Sono   soppresse   le   strutture   del  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          Ministero  delle  comunicazioni  che  svolgono le attivita'
          demandate  all'agenzia. Il relativo personale e le relative
          risorse sono assegnati all'agenzia".
              - II decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, reca:
          "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma  degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
          59". L'art. 9 cosi' recita:
              "Art.  9  (Istituto  superiore  di  sanita'  e Istituto
          superiore  per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). -
          1.  L'Istituto  superiore  di sanita' (I.S.S.) e l'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro
          (ISPESL)   esercitano,  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministero     della    sanita',    funzioni    e    compiti
          tecnico-scientifici   e   di   coordinamento   tecnico.  In
          particolare,   l'ISS   svolge   funzioni   di  ricerca,  di
          sperimentazione,  di  controllo  e di formazione per quanto
          concerne   la   salute  pubblica:  l'ISPESL  e'  centro  di
          riferimento   nazionale  di  informazione,  documentazione,
          ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia
          di  tutela  della  salute e della sicurezza e benessere nei
          luoghi di lavoro.
              2.   L'ISS  e  l'ISPESL  hanno  autonomia  scientifica,
          organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti
          alla   vigilanza   del   Ministro   della   sanita'.   Essi
          costituiscono   organi   tecnico-scientifici  del  Servizio
          sanitario  nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e,
          tramite  queste,  le  aziende sanitarie locali e le aziende
          ospedaliere  si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni
          conferite loro dalla normativa vigente.
              3.  Sono  organi  dei  due  Istituti  il presidente, il
          consiglio  di  amministrazione,  il  direttore generale, il
          comitato  scientifico  e  il  collegio  dei  revisori. Alla
          organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti
          di  cui  all'articolo  13, che recano anche disposizioni di
          raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo
          5  giugno  1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti
          per gli enti di ricerca.
              4.   Sono  abrogati  l'articolo  45,  comma  4,  ultimo
          periodo,  e l'articolo 48 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300".
          Note all'art. 1:
              -Il  decreto  legislativo  27 settembre  1991,  n. 311,
          reca:  "Attuazione  delle  direttive  n.  87/404/CEE  e  n.
          90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a
          norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428".
               - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio
          1982,  n.  741,  reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n.
          324 del 1975 relativa ai generatori aerosol".
              -  La  legge 27 dicembre 1973, n. 942, reca: "Ricezione
          nella legislazione italiana delle direttive della Comunita'
          economica  europea  concernenti  il  riavvicinamento  delle
          legislazioni  degli Stati membri relative alla omologazione
          dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
              -  La  legge  8 agosto  1977,  n.  572, reca: "Norme di
          attuazione   delle   direttive   delle   Comunita'  europee
          concernenti  il  riavvicinamento  delle  legislazioni degli
          Stati   membri   relative   all'omologazione  dei  trattori
          agricoli o forestali a ruote".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
          1980,  n.  76,  reca:  "Disposizioni  di carattere generale
          relative  alla  omologazione  C.E.E. di trattori agricoli o
          forestali  a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni
          tecniche     concernenti    taluni    loro    elementi    e
          caratteristiche".
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione   5 aprile   1994,   reca:  "Recepimento  della
          direttiva  del  Consiglio  delle Comunita' europee n. 92/61
          del  30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a
          motore a due o a tre ruote".
               - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1996,  n.  459  reca:  "Regolamento  per l'attuazione delle
          direttive  89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE  e 93/68/CEE
          concernenti  il  riavvicinamento  delle  legislazioni degli
          Stati membri relative alle macchine".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
          1999,   n.   162,  reca:  "Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione  della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
          semplificazione  dei  procedimenti  per  la concessione del
          nulla  osta  per  ascensori  e  montacarichi, nonche' della
          relativa licenza di esercizio".
              -  La  legge 18 ottobre 1977, n. 791, reca: "Attuazione
          della  direttiva  del consiglio delle Comunita' europee (n.
          72/23/CEE)  relativa  alle  garanzie  di sicurezza che deve
          possedere   il  materiale  elettrico  destinato  ad  essere
          utilizzato entro alcuni limiti di tensione".
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  93/42/CEE,  concernente  i
          dispositivi medici".
              - La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 reca: "Norme per la
          sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          15 novembre   1996,   n.   661,   reca:   "Regolamento  per
          l'attuazione  della  direttiva  90/396/CEE  concernente gli
          apparecchi a gas".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
          1998,   n.   126,  reca:  "Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione   della   direttiva   94/9/CE  in  materia  di
          apparecchi  e  sistemi  di  protezione  destinati ad essere
          utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva".
              -  La  legge  12 agosto  1962, n. 1839, reca: "Ratifica
          dell'accordo  europeo relativo al trasporto internazione di
          merci pericolose su strada (ADR)".
              -  La  legge  2 marzo  1963, n. 806, reca: "Ratifica ed
          esecuzione  dei  seguenti  accordi internazionali firmati a
          Berna   il  25 febbraio  1961:  Convenzione  internazionale
          concernente  il  trasporto  di viaggiatori e di bagagli per
          ferrovia   (C.I.V.)   con   relativi  annessi;  Convenzione
          internazionale   concernente  il  trasporto  di  merci  per
          ferrovia   (C.I.M.)   con   relativi   annessi;  protocollo
          addizionale  alle convenzioni internazionali concernenti il
          trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.)
          e di merci (C.I.M.)".
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione  del  2 ottobre  1995,  reca:  "Abrogazione dei
          decreti   ministeriali  6  aprile  1995  e  7  aprile  1995
          concernenti  rispettivamente  il  trasporto marittimo delle
          merci pericolose in colli secondo le disposizioni contenute
          nel  codice internazionale marittimo sulle merci pericolose
          (IMDG  Code)  adottato  dall'Organizzazione  internazionale
          marittima  (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre
          1965,  come  modificato  con  gli  emendamenti  27-94, e il
          trasporto  marittimo  delle merci pericolose in contenitori
          cisterna  e  in  veicoli  cisterna  secondo le disposizioni
          contenute  nel  codice internazionale marittimo sulle merci
          pericolose   (IMDG   Code)   adottato   dall'Organizzazione
          internazionale  marittima  (IMO)  con risoluzione A.81 (IV)
          del  27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti
          27-94".
              -  Il  decreto  legislativo 6 marzo 1948, n. 616, reca:
          "Approvazione    della   Convenzione   internazionale   per
          l'aviazione  civile,  stipulata  a  Chicago  il  7 dicembre
          1944".